SOCIETA' PARTECIPATE
DECRETO
LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
(13 G00076)
Art.
22 . Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici
vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico,
nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato.
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati,
istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per
i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori
dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attivita'
svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio
pubblico affidate;
b) l'elenco delle societa' di cui
detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria
indicandone l'entita', con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle
attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di
servizio pubblico affidate;
c) l'elenco
degli enti di diritto privato, comunque denominati, in
controllo dell'amministrazione, con l'indicazione
delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in
favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio
pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di
diritto privato in controllo pubblico gli enti di
diritto privato sottoposti a controllo
da parte di amministrazioni pubbliche, oppure
gli enti costituiti o vigilati da pubbliche
amministrazioni nei quali siano a queste
riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria,
poteri di nomina dei vertici o dei componenti
degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i
rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente
comma.
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma
1 sono pubblicati i dati:
a- relativi alla ragione sociale,
b- alla misura della eventuale
partecipazione dell'amministrazione,
c- alla durata dell'impegno,
all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante
per l'anno sul
bilancio dell'amministrazione,
d- al numero dei
rappresentanti dell'amministrazione negli organi
di governo,
e- al trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante,
f- ai risultati di bilancio degli
ultimi tre esercizi finanziari.
Sono altresi' pubblicati
g-i dati relativi agli incarichi di amministratore
dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con
i siti istituzionali degli enti di cui al comma
1, nei quali sono pubblicati i dati relativi
ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari
di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati
relativi agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in
loro favore di somme a qualsivoglia
titolo da parte dell'amministrazione
interessata.
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni
di controllo promuovono l'applicazione dei principi di
trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle
societa' direttamente controllate nei confronti
delle societa' indirettamente controllate
dalle medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al
presente articolo non trovano applicazione
nei confronti delle societa',
partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati
regolamentati e loro controllate
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La comunità Montana non ha partecipazioni