Sezione
relativa al programma per gli organi di indirizzo
politico-amministrativo ,
come indicato all'art. 13, c. 1, lett a) del d.lgs. 33/2013 :Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
(13G00076)
come recita la norma:
Art. 13
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
comma 1.- Le pubbliche amministrazioni
pubblicano e aggiornano le
informazioni e i dati concernenti
la propria organizzazione, corredati
dai documenti anche normativi di
riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati
relativi:
a) agli organi di indirizzo
politico e di amministrazione e gestione, con
l'indicazione delle rispettive competenze;
.......
Si
pubblica:
come
recita la norma:
Art. 14
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di
indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di
incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di
poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale,
le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i
propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata
dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;
gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici
o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n.
441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4
della medesima legge, come modificata dal presente decreto,
limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data
evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente
lettera concernenti soggetti diversi dal titolare
dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro
tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla
cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le
informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita,
la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti
entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione
dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai
sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la
situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio
Si
pubblica:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata
dell'incarico o del mandato elettivo:
(decreto della Presidente della Giunta Regionale n.74/2025)
b) il curriculum;
(clicca qui) 
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;
gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici
o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f)
autodichiarazione ex art 20 dlgs 39 2013