| DIRIGENTI | |
| la comunità montana non ha dirigenti in
organico |
Art. 15 Obblighi
di pubblicazione concernenti i
titolari di incarichi dirigenziali e di
collaborazione o consulenza
comma
1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui
all'articolo 17, comma 22, della legge 15
maggio 1997, n. 127, le pubbliche
amministrazioni pubblicano e aggiornano
le seguenti informazioni relative ai titolari di
incarichi amministrativi di vertice
e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi
titolo conferiti, nonche' di collaborazione o
consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo
svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche
in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento
di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque
denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o
di collaborazione, con specifica
evidenza delle eventuali componenti
variabili o legate alla
valutazione del risultato.
comma 2. La pubblicazione
degli estremi degli atti di conferimento
di incarichi dirigenziali a
soggetti estranei alla
pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a
soggetti esterni a
qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso,
completi di indicazione dei soggetti percettori, della
ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato,
nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma
14, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni,
sono condizioni per l'acquisizione
dell'efficacia dell'atto e per la
liquidazione dei relativi
compensi. Le amministrazioni pubblicano e
mantengono aggiornati sui rispettivi
siti istituzionali
gli elenchi dei propri consulenti
indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico. Il Dipartimento della
funzione pubblica consente la
consultazione, anche per nominativo,
dei dati di cui al presente comma.
........
comma 5
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono
aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai
relativi titoli e curricula, attribuite a
persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni,
individuate discrezionalmente
dall'organo di indirizzo politico senza procedure
pubbliche di selezione, di cui
all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n.
190.
Si pubblica:
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