Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture
1. Fermi restando gli altri obblighi
di pubblicita' legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo
1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione
pubblica, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124,
206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento
e l'esecuzione
di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi' a pubblicare, nell'ipotesi
di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
la delibera a contrarre